L’ Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 116 del 28 novembre 2020 prevede che i corsi di fotografia siano svolti con le seguenti modalità per tutte le fasce d’età:
– a distanza, se l’attività corsistica è collettiva;
– in presenza, nel rispetto delle linee guida regionali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza n. 95/2020 (misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio), se l’attività corsistica è individuale.
Nel caso in cui tale Ordinanza non venga modificata prima della data di inizio del corso, le lezioni teoriche si svolgeranno online, mentre la giornata di pratica verrà svolta in presenza individualmente, a turni di un’ora ciascuno. Vi fornirò tutte le informazioni durante l’incontro di presentazione gratuita del corso su Facebook.
Per chi fosse interessato è possibile organizzare corsi individuali intensivi in presenza, al costo di 250€, nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio di cui sotto. Contattatemi per maggiori informazioni.
MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO:
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in aula o alla sede dell’attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C;
■ Rendere disponibili soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l’utilizzo frequente.
■ Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
■ Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppi promiscui.
■ Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni.
■ Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da osservare la distanza raccomandata di 1,80 metri o comunque da garantire il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
■ Per le attività di laboratorio e per la realizzazione delle prove pratiche, i docenti e le persone che affiancano o esaminano l’allievo devono utilizzare una visiera trasparente se non riescono a mantenere la distanza minima di un metro.
■ Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti e alla fine di ogni sessione di esame, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack);
■ Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti;
■ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità. (fonte: Allegato 1 – Ordinanza Regione Toscana 95 del 23 ottobre 2020)